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4. Programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio (comma 2, art. 1, del decreto-legge n.180/1998).

4.1 Criteri generali.

I programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale sono definiti, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dal Comitato dei Ministri, di cui all'art. 4 della legge n. 183/1989 di norma sulla base delle proposte delle regioni e delle Autorità di bacino e di altre proposte formulate dai componenti del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183 del 1989, preventivamente comunicate alle regioni e alle Autorità di bacino competenti.
Detti programmi terranno conto:

  • dei programmi già in essere da parte delle Autorità di bacino nazionali;

  • dei programmi in essere delle regioni, nell'ambito dei bacini idrografici di rilievo regionale e interregionale.

I predetti programmi di intervento verranno coordinati con i Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 180/1998, di cui il presente atto tratta al punto 1. Il raggiungimento degli obiettivi che vengono fissati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 180/1998 dipende dalla individuazione delle aree a maggior vulnerabilità effettuata secondo le metodologie proposte ai paragrafi seguenti e, sostanzialmente, dalla qualità della selezione dei programmi d'intervento che sarà effettuata dal Comitato dei Ministri, di cui all'art. 4 della legge n. 183/1989, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e che dovrà assicurare la massima coerenza con la logica della norma oltre che con i tempi e le risorse da essa attribuite. Tale selezione deve infatti essere improntata alla individuazione di una quantità molto limitata d'interventi ai quali sia possibile riconoscere una immediata efficacia nel senso di riduzione di rischio esistente. Il carattere chiaramente emergenziale del provvedimento che è teso a risolvere situazioni note e improcrastinabili in presenza di limitate risorse, porta ad escludere tendenzialmente che si tratti di interventi, a carattere strutturale, di grandi dimensioni o di area vasta. Si tratta piuttosto di interventi, generalmente a carattere puntuale, atti a ridurre i rischi locali e al tempo stesso a concorrere alla riduzione dei rischi a scala di bacino. I caratteri della norma già richiamati e la scontata esiguità di risorse, tendono ad escludere anche che si possa dar luogo, in fase di prima applicazione, ad un approfondimento ampio e rigoroso sul piano conoscitivo; i soggetti proponenti si dovranno quindi principalmente basare su quanto è a loro conoscenza, realizzando una sintesi delle informazioni disponibili che consenta di inquadrare il fenomeno di dissesto e individuare gli interventi più urgenti tesi a limitarne gli effetti, ovvero, nella fattispecie, si potrà provvedere rapidamente ad una progettazione, anche associata ad azioni manutentive immediate.

4.2. Elementi essenziali per l'istruttoria.

In base ai criteri generali su esposti i soggetti proponenti dovranno soprattutto garantire una piena coerenza dei programmi d'intervento con gli obiettivi e la portata dello strumento legislativo. In particolare, a fronte di risorse esigue e quindi di un sicuro scompenso nei confronti della domanda, è necessario garantire che per ciascun intervento proposto sia predisposta una descrizione essenziale, basata sulla compilazione di apposite schede (allegati D e E) del fenomeno che determina le condizioni di rischio e dell'intervento proposto, anche al fine di assicurare la massima omogeneità e confrontabilità delle proposte di interventi.
Ciò consentirà di ordinare per priorità gli interventi all'interno di ciascun programma nonché di comparare interventi appartenenti a programmi, e quindi a regioni o bacini, diversi. Il quadro d'insieme che emergerà da una lettura e comparazione dei programmi che avranno, in virtù di quanto sopra, una sufficiente omogeneità di contenuti, consentirà inoltre di sviluppare, nelle varie fasi, l'attività istruttoria affidata ai soggetti individuati dal comma 2-bis dell'art. 1 del decreto legge n. 180/1998, di esprimere la prevista intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e province autonome e di definire il programma complessivo degli interventi al Comitato dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 183/1989.
La descrizione degli interventi si fonderà in larga parte sulla valutazione di rischio dipendente da fenomeni a carattere naturale, come definita dal punto 3.1 che si avvale di un approccio consolidato. Per gli interventi da finanziare con le risorse disponibili nel bilancio 1998 le proposte, redatte secondo le modalità sopra descritte, vanno inoltrate entro il 15 ottobre 1998.

 
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