4. Programmi di interventi urgenti per la riduzione del
rischio (comma 2, art. 1, del decreto-legge n.180/1998).
4.1 Criteri generali.
I programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio
idrogeologico nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a
maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale sono definiti,
d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, dal Comitato dei Ministri, di cui all'art. 4 della legge n. 183/1989 di
norma sulla base delle proposte delle regioni e delle Autorità di bacino e di altre
proposte formulate dai componenti del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge
n. 183 del 1989, preventivamente comunicate alle regioni e alle Autorità di bacino
competenti.
Detti programmi terranno conto:
dei programmi già in essere da parte delle Autorità di bacino
nazionali;
dei programmi in essere delle regioni, nell'ambito dei bacini
idrografici di rilievo regionale e interregionale.
I predetti programmi di intervento verranno coordinati con i Piani
stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi dell'art. 1, comma 1 del
decreto-legge n. 180/1998, di cui il presente atto tratta al punto 1. Il raggiungimento
degli obiettivi che vengono fissati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 180/1998
dipende dalla individuazione delle aree a maggior vulnerabilità effettuata secondo le
metodologie proposte ai paragrafi seguenti e, sostanzialmente, dalla qualità della
selezione dei programmi d'intervento che sarà effettuata dal Comitato dei Ministri, di
cui all'art. 4 della legge n. 183/1989, d'intesa con la conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e che dovrà assicurare la
massima coerenza con la logica della norma oltre che con i tempi e le risorse da essa
attribuite. Tale selezione deve infatti essere improntata alla individuazione di una
quantità molto limitata d'interventi ai quali sia possibile riconoscere una immediata
efficacia nel senso di riduzione di rischio esistente. Il carattere chiaramente
emergenziale del provvedimento che è teso a risolvere situazioni note e improcrastinabili
in presenza di limitate risorse, porta ad escludere tendenzialmente che si tratti di
interventi, a carattere strutturale, di grandi dimensioni o di area vasta. Si tratta
piuttosto di interventi, generalmente a carattere puntuale, atti a ridurre i rischi locali
e al tempo stesso a concorrere alla riduzione dei rischi a scala di bacino. I caratteri
della norma già richiamati e la scontata esiguità di risorse, tendono ad escludere anche
che si possa dar luogo, in fase di prima applicazione, ad un approfondimento ampio e
rigoroso sul piano conoscitivo; i soggetti proponenti si dovranno quindi principalmente
basare su quanto è a loro conoscenza, realizzando una sintesi delle informazioni
disponibili che consenta di inquadrare il fenomeno di dissesto e individuare gli
interventi più urgenti tesi a limitarne gli effetti, ovvero, nella fattispecie, si potrà
provvedere rapidamente ad una progettazione, anche associata ad azioni manutentive
immediate.
4.2. Elementi essenziali per l'istruttoria.
In base ai criteri generali su esposti i soggetti proponenti dovranno
soprattutto garantire una piena coerenza dei programmi d'intervento con gli obiettivi e la
portata dello strumento legislativo. In particolare, a fronte di risorse esigue e quindi
di un sicuro scompenso nei confronti della domanda, è necessario garantire che per
ciascun intervento proposto sia predisposta una descrizione essenziale, basata sulla
compilazione di apposite schede (allegati D e E) del fenomeno che determina le condizioni
di rischio e dell'intervento proposto, anche al fine di assicurare la massima omogeneità
e confrontabilità delle proposte di interventi.
Ciò consentirà di ordinare per priorità gli interventi all'interno di ciascun programma
nonché di comparare interventi appartenenti a programmi, e quindi a regioni o bacini,
diversi. Il quadro d'insieme che emergerà da una lettura e comparazione dei programmi che
avranno, in virtù di quanto sopra, una sufficiente omogeneità di contenuti, consentirà
inoltre di sviluppare, nelle varie fasi, l'attività istruttoria affidata ai soggetti
individuati dal comma 2-bis dell'art. 1 del decreto legge n. 180/1998, di esprimere la
prevista intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e province
autonome e di definire il programma complessivo degli interventi al Comitato dei Ministri,
istituito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 183/1989.
La descrizione degli interventi si fonderà in larga parte sulla valutazione di rischio
dipendente da fenomeni a carattere naturale, come definita dal punto 3.1 che si avvale di
un approccio consolidato. Per gli interventi da finanziare con le risorse disponibili nel
bilancio 1998 le proposte, redatte secondo le modalità sopra descritte, vanno inoltrate
entro il 15 ottobre 1998.