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1. Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico: Quadro di riferimento normativo.

L'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, ha integrato l'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, prevedendo la possibilità di redazione di piani stralcio relativi a settori funzionali interrelati rispetto ai contenuti del Piano di bacino, che rimane lo strumento generale ed organico dell'azione di pianificazione e programmazione delle azioni e delle norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato. Il decreto-legge n. 180/1998 stabilisce che, entro il 30 giugno 1999, le Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni, per i restanti bacini, adottino Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico. Tali piani debbono essere redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 sopra richiamato e contenere in particolare la individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.  La redazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, nel seguito denominato semplicemente Piano, deve tenere conto, oltre che delle disposizioni della legge n. 183/1989 e della legge n. 267/1998, anche delle indicazioni di coordinamento già emanate ai sensi della stessa legge n. 183/1989, e precisamente:

  • decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1990, "Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";

  • decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1992, "Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitivi dello Stato, delle Autorità di bacino e delle regioni per la realizzazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";

  • decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1995, "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino".

Nel ribadire la necessità che le Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini compiano ogni sforzo per accelerare i tempi relativi alla adozione ed approvazione del Piano stralcio di bacino, con il presente atto, ai sensi di quanto previsto all'ultimo periodo del comma 1 del decreto-legge n. 180/1998 in materia di definizione di termini essenziali per gli adempimenti previsti dall'art. 17 della legge n. 183/1989 e successive modificazioni, vengono fissati i termini per l'adozione e per l'approvazione del Piano stralcio di bacino, rispettivamente, entro il 30 giugno 2001 ed entro il 30 giugno 2002.

 
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