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1.
Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico: Quadro di
riferimento normativo.
L'art. 12
della legge 4 dicembre 1993,
n. 493, ha integrato l'art. 17 della legge
18 maggio 1989, n. 183, prevedendo la possibilità di redazione di piani stralcio relativi
a settori funzionali interrelati rispetto ai contenuti del Piano di bacino, che rimane lo
strumento generale ed organico dell'azione di pianificazione e programmazione delle azioni
e delle norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del
suolo sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato. Il
decreto-legge n. 180/1998 stabilisce che, entro il 30 giugno 1999, le Autorità di bacino
di rilievo nazionale e interregionale e le regioni, per i restanti bacini, adottino Piani
stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico. Tali piani debbono essere redatti ai sensi
del comma 6-ter dell'art. 17 sopra richiamato e contenere in particolare la individuazione
e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. La redazione del Piano
stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, nel seguito denominato semplicemente
Piano, deve tenere conto, oltre che delle disposizioni della legge n. 183/1989 e della
legge n. 267/1998, anche delle indicazioni di coordinamento già emanate ai sensi della
stessa legge n. 183/1989, e precisamente:
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo
1990, "Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della
adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18
maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo";
decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1992,
"Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di
coordinamento tra le attività conoscitivi dello Stato, delle Autorità di bacino e delle
regioni per la realizzazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,
recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1995,
"Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la
redazione dei piani di bacino".
Nel ribadire la necessità che le Autorità di bacino di rilievo
nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini compiano ogni sforzo per
accelerare i tempi relativi alla adozione ed approvazione del Piano stralcio di bacino,
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto all'ultimo periodo del comma 1 del
decreto-legge n. 180/1998 in materia di definizione di termini essenziali per gli
adempimenti previsti dall'art. 17 della legge n. 183/1989 e successive modificazioni,
vengono fissati i termini per l'adozione e per l'approvazione del Piano stralcio di
bacino, rispettivamente, entro il 30 giugno 2001 ed entro il 30 giugno 2002.
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