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3. Misure di salvaguardia.
Le aree a rischio idrogeologico individuate e perimetrate. ai sensi
dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 180/1998, sono sottoposte, con provvedimento
delle regioni o delle Autorità di bacino, a vincolo temporaneo costituente misure di
salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della legge n. 183/1989. Nel caso le
misure di salvaguardia siano adottate in assenza del Piano stralcio di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto-legge n. 180/1998, o del Piano di bacino di cui all'art. 17 della
legge n. 183/1989, tali misure resteranno in vigore sino all'approvazione del Piano di
bacino e comunque non oltre il 30 giugno 2002. Nella predisposizione delle misure di
salvaguardia si dovrà tenere conto della tutela e conservazione del patrimonio ambientale
e dei beni culturali.
3.1. Misure di salvaguardia per il rischio idraulico.
Le aree a rischio idraulico si articolano, al punto 2.2, in diversi
livelli. Nei casi in cui non sia possibile attribuire ad un area un determinato livello di
probabilità, verrà applicata la norma più restrittiva di cui al successivo punto a).
Per dette aree sono indicati i seguenti indirizzi per la definizione delle norme di
salvaguardia.
In tali aree sono consentiti esclusivamente:
gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a
rischio, approvati dall'Autorità idraulica competente, tali da migliorare
significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio
di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione
idraulica definitiva. Sono altresì consentiti i seguenti interventi a condizione che essi
non aumentino il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o
riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la
possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:
gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle
lettere a), b) e c) dell'art. 31 della legge n. 457/1978, e senza aumento di superficie o
volume, interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non
delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali,
purché nonconcorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la
possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e
risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di
protezione civile.
I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste
aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che
dovrà ottenere l'approvazione dell'Autorità idraulica competente.
In tali aree sono consentiti esclusivamente:
interventi di cui alla precedente lettera a) nonché quelli di
ristrutturazione edilizia, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio
e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso
delle aree stesse ovvero che le superfici destinate ad uso abitativo o comunque ad uso
economicamente rilevante siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per
motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, purché siano compatibili con le
condizioni di rischio che gravano sull'area. A tal fine i progetti dovranno essere
corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica;
manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi purché
siano compatibili con le condizioni di rischio che gravano sull'area. A tal fine i
progetti dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica.
3.2. Misure di salvaguardia per rischio di frana.
Le aree a rischio di frana vengono di massima ripartite in due diversi
livelli di rischio. Per dette aree sono indicati i seguenti indirizzi per la definizione
delle norme di salvaguardia.
In tali zone sono consentiti esclusivamente:
gli interventi di demolizione senza ricostruzione; gli interventi di
manutenzione ordinaria così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della legge n.
457/1978;
gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità
degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti
di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del
carico urbanistico;
gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e
straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico;
tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi.
Oltre agli interventi ammessi per l'area a), sono consentiti
esclusivamente:
gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della legge n.
457/1978, senza aumento di superficie o volume, interventi volti a mitigare la
vulnerabilità dell'edificio;
gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per
motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario.
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