Fonte: Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie generale n.3 del 5 gennaio 1999
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge dell'11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 267 del 3 agosto 1998 e in particolare l'art. 1 che:
al comma 1 demanda alle Autorità di bacino di rilievo nazionale e
interregionale, e alle regioni per i restanti bacini, l'adozione - ove non si sia già
provveduto - di piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, ai sensi del comma
6-ter dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che
contengano in particolare l'individuazione, la perimetrazione delle aree a rischio
idrogeologico e l'adozione delle misure di salvaguardia con il contenuto di cui all'art.
6-bis della predetta legge n. 183 del 1989;
al comma 2 prevede che: "il Comitato dei Ministri di cui all'art.
4 della richiamata legge n. 183 del 1989, di intesa con la conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisca
programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone per
le quali la maggiore vulnerabilità si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed
il patrimonio ambientale", sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento, da
adottarsi entro il 30 settembre 1998 su proposta del predetto Comitato dei Ministri per i
servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di intesa
con la predetta conferenza Stato regioni, che individui i criteri relativi agli
adempimenti dei ricordati commi 1 e 2 dello stesso decreto legge, come convertito con
legge n. 267 del 1998;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo", e in particolare l'art. 4, commi 2 e 3, che individua le funzioni del
predetto Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel
settore della difesa del suolo e l'art. 17, commi 3, 6-bis e 6-ter, riguardanti in
particolare finalità e contenuti dei piani di bacino, dei piani stralcio di bacino,
nonché l'adozione delle misure di salvaguardia;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo
per il onferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", in particolare
l'art. 8, comma 1, che subordina alla previa intesa della conferenza Stato regioni
l'adozione degli "atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative
regionali", nonché lo stesso art. 8, comma 5, lettera e), che abroga l'art. 1, comma
1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in forza del quale competeva al
Presidente della Repubblica l'emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento
dell'attività amministrativa delle regioni;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la conferenza Stato città ed autonomie locali", che
all'art. 3 detta le disposizioni che devono applicarsi a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa di detta conferenza;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante "Norme
di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale
di indirizzo e coordinamento", che all'art. 3 dispone che la regione o le province
autonome di Trento e Bolzano siano consultate, a cura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, su ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento, al fine di
valutarne la compatibilità con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione;
Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica svolta dalle
amministrazioni centrali che si sono avvalse dei servizi tecnici nazionali;
Considerato che nelle riunioni tecnico politiche del 29 luglio 1998 e 6
agosto 1998 si è avviato un lavoro congiunto Stato regioni preparatorio alla redazione
dello schema di atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'art. 1, comma 2, della
richiamata legge n. 267 del 1998 e che nelle successive riunioni del 7 e 8 settembre 1998,
sulla base dei contenuti della prima bozza di schema di atto, predisposta dalle
amministrazioni centrali e prodotta nel ricordato incontro del 7 settembre 1998, i
rappresentanti delle regioni hanno fatto osservazioni ed elaborato proposte integrative e
modificative del testo della predetta bozza, chiedendone il recepimento nel testo
definitivo;
Considerato che alle predette riunioni del 29 luglio 1998, 6 agosto
1998 e 8 settembre 1998 sono stati chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle
autonomie locali, al fine di raccogliere ogni contributo utile alla definizione dello
schema di atto di interesse;
Viste le note prot. n. 4357/98/C.3.1.11 e n. 4358/98/C.3.1.11 del 9
settembre 1998 e le note prot. n. 2. 4478/98/C.3.1.11 e n. 4479/98/C.3.1.11 del 16
settembre 1998 con le quali si è provveduto ad inviare alle province autonome di Trento e
Bolzano il testo dello schema di atto di indirizzo, ai sensi del richiamato art. 3 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
Visto il documento con il quale le regioni hanno formalizzato le loro
proposte di modifica alla bozza di lavoro esaminata nel corso dei richiamati incontri
tecnico politici del 7 e 8 settembre 1998, inviato con nota dell'11 settembre 1998 dalla
regione Piemonte, capofila per materia;
Visto lo schema di atto di indirizzo e coordinamento approvato dal
Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della
difesa del suolo, di cui al richiamato art. 4 della legge n. 183 del 1989 nella seduta del
15 settembre 1998, inviato dal Ministro dei lavori pubblici, Presidente delegato del
predetto Comitato, con nota prot. n. DSTN/2/19132 del 16 settembre 1998, che recepisce
parte delle richieste avanzate in sede tecnico politica dai rappresentanti delle autonomie
regionali; Vista la delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome n. 545 in data 24 settembre 1998 con la quale è stato
approvato con alcune modifiche ed integrazioni il testo dell'atto di indirizzo e
coordinamento adottato dal su richiamato Comitato dei Ministri;
Ritenuto di potere accogliere le suddette modifiche ed integrazioni;
Su proposta del Ministro dei lavori pubblici;
Decreta:
Art. 1.
È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento concernente
l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto
1998, n. 267, recante"Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a
favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania".
ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO
Premesse.
Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267
(nel seguito, per semplicità, indicato come decreto-legge n. 180/1998), stabilisce
all'art. 1, comma 1, che entro il 30 giugno 1999, le autorità di bacino di rilievo
nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia
già provveduto, piani stralcio per l'assetto idrogeologico che contengano in particolare
l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e che in quelle
aree, entro la stessa data, vengano comunque adottate misure di salvaguardia.
Il comma 2 dello stesso art. 1, inoltre, stabilisce che il Comitato dei
Ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183 del 1989, d'intesa con la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce programmi d'intervento urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione
dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei
programmi già in essere da parte delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, nelle
zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per
le persone, le cose ed il patrimonio ambientale. Per consentire alle Autorità di bacino e
alle regioni, in primo luogo a quelle ove l'attività di pianificazione si trovi
all'inizio dell'attività conoscitiva, di realizzare prodotti il più possibile omogenei e
confrontabili a scala nazionale, occorre procedere ad un primo atto di indirizzo e
coordinamento, inteso a definire le attività previste dal decreto-legge n. 180/1998, art.
1, commi 1 e 2.
La redazione del presente atto di indirizzo e coordinamento si attiene
al carattere emergenziale del decreto-legge n. 180/1998. La individuazione e
perimetrazione sia delle aree a rischio (art. 1, comma 1), sia di quelle dove la maggiore
vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il
patrimonio ambientale (art. 1, comma 2) vanno perciò intese come suscettibili di
revisione e perfezionamento, non solo dal punto di vista delle metodologie di
individuazione e perimetrazione, ma anche, conseguentemente, nella stessa scelta sia delle
aree collocate nella categoria di prioritaria urgenza, sia delle altre.
Per le regioni e le Autorità di bacino ove siano disponibili strumenti conoscitivi e di
pianificazione redatti da Autorità di bacino o ulteriori strumenti di area vasta o
locali, questi costituiranno riferimenti di base per la definizione delle aree di cui
sopra.
Le differenze sostanziali che connotano i comma 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge n.
180/1998 e, in particolare, la possibilità di impegno delle risorse finanziarie relative
all'anno 1998 per le aree dove la maggior vulnerabilità del territorio si lega a maggiori
pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, rendono necessari percorsi e
modalità operative diverse. è quindi necessario che il presente atto di indirizzo e
coordinamento si esprima separatamente su di essi.
Per le aree a maggior vulnerabilità per il territorio, legate a maggiori pericoli per le
persone, le cose ed il patrimonio ambientale, si procederà subito alla definizione dei
programmi di interventi urgenti per l'impiego delle risorse finanziarie relative all'anno
1998. Si procederà quindi all'opportuno raccordo con le attività di pianificazione e
perimetrazione del territorio in corso, adottando anche le necessarie misure di
salvaguardia.
L'art. 1 del decreto-legge n. 180/1998 si pone, al comma 1, come
obiettivo quello di far si che le autorità e le amministrazioni preposte definiscano la
perimetrazione delle aree esposte a rischio idrogeologico sull'intero territorio nazionale
nonché efficaci misure di salvaguardia. A ciò è destinata parte delle risorse
individuate al comma 1 dell'art. 8 della stessa legge. Nel quadro della accelerazione che
il decreto-legge n. 180/1998 intende imprimere a tutti gli adempimenti della legge n.
183/1989, infatti, il comma 1 dell'art. 1 indica il termine del 30 giugno 1999 per
l'adozione, ove non si sia già provveduto, dei piani stralcio per l'assetto
idrogeologico, dando successivamente carattere perentorio per quella data alla
individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e alla adozione delle
misure di salvaguardia. È dunque da intendersi che le Autorità di bacino di rilievo
nazionale ed interregionale e le regioni per i restanti bacini compiranno ogni sforzo,
secondo l'intendimento del legislatore, per onorare la scadenza del 30 giugno 1999 per
l'adozione del piano stralcio di bacino; tuttavia il presente atto deve fornire criteri e
indirizzi utili alla definizione delle perimetrazioni e delle misure di salvaguardia anche
per il caso in cui l'iter relativo all'adozione del piano stralcio non sia compiuto entro
la data che è prevista in modo perentorio per gli adempimenti di cui al successivo punto
2. Ove l'attività di pianificazione di bacino consenta di pervenire ad un'articolazione
puntuale dei livelli di rischio sul territorio, le Autorità di bacino e le regioni
provvederanno a individuare, perimetrare e sottoporre a misure di salvaguardia quelle aree
che risultano esposte a rischio idrogeologico, nelle quali sono possibili problemi per
l'incolumità delle persone, danni funzionali agli
edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli
stessi, interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche (cfr. R3 e R4 di cui
ai punti 2.2 e 2.3).
Per le restanti aree (cfr. R1 e R2 di cui ai punti 2.2 e 2.3) si provvederà comunque a
definire individuazione, perimetrazione e misure di salvaguardia, nell'ambito della
predisposizione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, da redigere
entro i termini essenziali fissati, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n.
180/1998, al punto 1 del presente atto. Ove l'attività di pianificazione si trovi allo
stato iniziale dell'attività conoscitiva, tali aree (R3 e R4) saranno individuate sulla
base degli elementi di conoscenza disponibili e consolidati. La individuazione, la
perimetrazione e l'adozione delle misure di salvaguardia delle aree a rischio dovrà
comunque essere effettuata entro il 30 giugno 1999, come fissato dal decreto-legge n.
180/1998, con le modalità indicate al punto 3, fase seconda, del presente atto.
Per quanto invece riguarda i programmi d'intervento urgenti di cui al
comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 180/1998, il decreto non fissa un termine
temporale; è tuttavia evidente come tale comma sia improntato alla logica di dare
soluzione a situazioni aventi carattere di urgenza per la presenza di particolari
condizioni di rischio. Ciò per l'esplicito richiamo alla possibilità di utilizzare lo
strumento dell'ordinanza di cui all'art. 5 della legge n. 225/1992, nonché per le
esigenze connesse alla utilizzazione entro il corrente anno finanziario delle risorse
messe a disposizione dal comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge n. 180/1998. Si tratta in
definitiva di programmi d'intervento che le Autorità di bacino e le regioni possono già
aver predisposto nell'ambito della attività ordinaria o che comunque possono essere
definiti con estrema rapidità riferendosi a situazioni note.
Con il presente atto di indirizzo e coordinamento, inoltre, si sottolinea che le misure di
salvaguardia, se opportunamente definite e applicate, consentono un'efficace e positiva
azione di governo del territorio e di difesa del suolo, impedendo l'aumento
dell'esposizione al rischio in termini quantitativi e qualitativi.
Si ritiene, infine, che, in tutte le fasi attuative del decreto-legge
n. 180/1998, risulta di particolare importanza attivare un processo di concertazione con
il sistema delle autonomie territoriali e locali, dal momento che le problematiche
riguardanti la difesa del suolo impongono percorsi convergenti e cooperativi tra Stato,
regioni, enti locali sia rispetto alla pianificazione, sia rispetto alla programmazione
degli interventi.