DD. LL. 11 giugno 1998, n. 180
Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone
colpite da disastri franosi nella regione Campania
Art. 1.
Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di
prevenzione per le aree a rischio
1.Entro il 31 dicembre 1998, le autorità di bacino di rilievo nazionale
e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già
provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del
comma 6-ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle
aree a rischio idrogeologico. Entro la stessa data sono comunque adottate le misure di
salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 183
del 1989 per le aree a rischio idrogeologico. Scaduto detto termine, il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della medesima legge
n. 183 del 1989, e successive modificazioni, adotta in via sostitutiva gli atti relativi
all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia. Per i comuni della Campania
colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle
aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo 1, comma 2,
dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione
civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 120 del 26 maggio 1998. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali per gli
adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive
modificazioni.
2.Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 può
individuare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome, le zone a più elevato rischio idrogeologico, nelle quali la
maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose
e i valori ambientali, nonché gli interventi più urgenti per la riduzione del rischio ed
i relativi soggetti attuatori. Per la realizzazione degli interventi possono essere
adottate, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e d'intesa con le
regioni e le province autonome interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la relativa attività istruttoria i Ministri
competenti si avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici
nazionali, in coordinazione tra loro, nonché della collaborazione delle regioni e delle
province autonome, delle autorità di bacino nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa
dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti
ambientali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.
3.Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 183 del
1989, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
Amministrazioni statali, gli enti pubblici, le università e gli istituti di ricerca
comunicano a ciascuna regione e provincia autonoma i dati storici e conoscitivi del
territorio e dell'ambiente in loro possesso, senza oneri ed in forma riproducibile. Le
regioni e le province autonome acquisiscono con le stesse modalità le ulteriori
informazioni utili presso tutte le amministrazioni pubbliche; i dati acquisiti sono resi
disponibili per gli enti locali. Le regioni e le province autonome comunicano alle
autorità di bacino di rilievo nazionale, ai Ministeri dell'ambiente, dei lavori pubblici,
per le politiche agricole, per i beni culturali e ambientali, ai Dipartimenti della
protezione civile e per i servizi tecnici nazionali gli atti adottati in applicazione dei
commi 1 e 2 e trasmettono, su richiesta degli stessi e senza oneri per lo Stato, le
informazioni in loro possesso e quelle reperite ai sensi del presente comma.
4.Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui ai commi 1 e 2, gli organi di protezione civile, come definiti dalla legge 24 febbraio
1992, n. 225, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono a predisporre,
per le aree a rischio idrogeologico, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per
la salvaguardia dell'incolumit delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento,
l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio di
cui all'articolo 2.
5.Nelle aree di cui al comma 1, le regioni individuano
le infrastrutture ed i manufatti di ogni tipo che determinano rischi idrogeologici, per i
quali i soggetti proprietari possono accedere alle misure di incentivazione allo scopo di
adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attività
produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti
locali interessati, predispongono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per
l'adeguamento, entro un congruo termine, delle infrastrutture e per la concessione di
incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni
private, realizzate in conformati' alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli
incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo
86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri
per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio
indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede anche con le
modalità di cui all'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove i
soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di usufruire delle predette
incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli
insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali.
Art. 2.
Potenziamento delle strutture tecniche per la difesa del suolo e la
protezione dell'ambiente
1.Entro un mese dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, qualora non abbiano già provveduto, le regioni e le province autonome
costituiscono e rendono operativi i comitati per i bacini di rilievo regionale ai sensi
delle lettere a) ed h) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modificazioni. Le regioni competenti, per i bacini interregionali, procedono
entro tre mesi ai medesimi adempimenti. Le regioni nel cui territorio ricadano bacini
idrografici definiti di rilievo interregionale ai sensi dell'articolo 15 della citata
legge n. 183 del 1989, previa intesa con le regioni confinanti, possono aggregarli ai
bacini di rilievo regionale residuali, costituendo un'unica autorità di bacino
interregionale o regionale fino al riordino delle amministrazioni statali previsto dalla
legge 15 marzo 1997, n. 59, ed alla revisione della citata legge n. 183 del 1989. La
composizione dei comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, di
cui all'articolo 12, comma 3, della medesima legge n. 183 del 1989, è integrata dal
Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.
2.Per lo svolgimento delle funzioni di indagine,
monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio idrogeologico, le regioni e le
province autonome possono destinare unità di personale tecnico trasferito in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nel limite della disponibilità finanziaria
di cui al comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni
e le province autonome possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con
procedure d'urgenza. personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo
determinato, per l'attuazione dei compiti di cui al presente comma.
3.Le autorità di bacino di rilievo nazionale sono
autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 1999, secondo le procedure e nei limiti indicati
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a provvedere alla totale copertura
dei posti vacanti nelle piante organiche, diminuiti del numero di unità del personale
comandato di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, secondo le
procedure previste dall'articolo 12, comma 8-quater, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
4.Per le attività di indagine, monitoraggio e
controllo dei rischi naturali e per quelle connesse all'attuazione del presente decreto,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a rimodulare la dotazione organica
del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, entro il limite massimo del totale dei posti di ruolo già previsto dalla
tabella organica di cui allo stesso decreto n. 106 del 1993. I posti vacanti sono coperti,
secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, prevedendo apposita riserva di posti non superiore al 50%, per il personale
attualmente in servizio, compreso quello con contratto a tempo determinato, e nel rispetto
di quanto previsto al comma 16 del medesimo articolo 39.
5.Il Ministro dell'ambiente. per lo svolgimento delle
attività di propria competenza di cui al presente decreto, si avvale di una segreteria
tecnica composta da venti esperti di elevata qualificazione. Gli esperti sono nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente per un periodo di due anni; con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono determinati i compensi spettanti a detti esperti.
6.L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
entro il limite delle proprie disponibilità di bilancio, può attivare fino a cento
rapporti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. L'Agenzia può altresì avvalersi, entro il predetto limite
finanziario, di un contingente massimo di cinquanta unità di personale appartenente alle
amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, anche economici, ed alle società a
partecipazione pubblica in liquidazione; tale personale è posto, previo consenso
dell'interessato, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o comunque messo a
disposizione dell'Agenzia entro quindici giorni dalla richiesta, secondo le disposizioni
dei rispettivi ordinamenti. I relativi costi restano ad esclusivo carico delle
amministrazioni pubbliche di appartenenza; sono interamente rimborsati quelli a carico
delle società private e degli enti pubblici economici.
7.Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 dell'articolo 1, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, adotta un programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio
meteoidropluviometrico, mirato alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio
nazionale. Il programma è predisposto, sulla base del censimento degli strumenti e delle
reti esistenti, dal Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con il
Dipartimento della protezione civile, sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale,
le regioni e le province autonome ed il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi
idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche. Il programma contiene un piano
finanziario triennale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, con
l'indicazione analitica dei costi di realizzazione e di gestione delle reti. Queste ultime
assicurano l'unitarietà, a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione in tempo
reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, nonché un sistema automatico atto a
garantire le funzioni di preallarme e allarme ai fini di protezione civile.
Art. 3.
Disposizioni in materia di termini e di servizio di leva
1.Nei confronti dei soggetti che, alla data del 5
maggio 1998, erano residenti o avevano sede operativa nei comuni individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il
coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, sono sospesi, sino
al 31 dicembre 1998, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali,
sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione,
in scadenza nel periodo dal 5 maggio 1998 al 31 dicembre 1998. Sono, inoltre, sospesi per
lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari,
nonché ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima del 5 maggio 1998 e
alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono, altresì,
sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di
esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la
presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti
di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite
immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali
al trasgressore. Le sospensioni relative ai termini previsti dalle norme vigenti per
l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di
verifica di dichiarazioni e di versamenti effettuati dai contribuenti sono disciplinate
con ordinanze del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione
civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992. n. 225. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura curano gratuitamente la pubblicazione di
rettifica a favore dei soggetti che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei
termini, anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto.
2.Le controversie relative all'esecuzione di opere
pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità
naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi già
emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'esecuzione dei
provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito delle controversie
relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente comma, il termine previsto
dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni.
3.I soggetti interessati al servizio militare o al
servizio civile relativamente agli anni 1998 e 1999, residenti nei comuni di cui al comma
1, anche se già incorporati ed in servizio, possono essere, a domanda, impiegati, fino al
31 dicembre 1999, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, della
regione e degli enti territoriali, per esigenze connesse alla realizzazione degli
interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998. I soggetti stessi non
ancora incorporati possono, altresì, ottenere, a domanda, il differimento della chiamata
alle armi fino al 31 dicembre 1999, ovvero l'assegnazione alla sede più vicina al comune
di residenza. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile
relativamente agli anni 1998 e 1999, residenti alla data del 5 maggio 1998 nei comuni di
cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero
a seguito di inagibilità totale o parziale, sono, a domanda, dispensati dal servizio
militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottengono il congedo
anticipato.
Art. 4.
Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività
produttive
1.I comuni di cui all'articolo 3, comma 1, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, sentita
l'unità operativa del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del
Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787
del 21 maggio 1998, le aree in condizioni di sicurezza destinate agli insediamenti
produttivi, ai fini della rilocalizzazione in queste ultime aree delle attività
produttive ubicate nelle zone a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa
ordinanza. La deliberazione è pubblicata nel Foglio annunci legali, in due quotidiani a
tiratura nazionale, nonché a mezzo di manifesti di avviso alla popolazione, ed è
approvata dalla regione o dalle province, ove delegate, entro trenta giorni dalla
ricezione; l'approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici a tutti gli
effetti di legge. Scaduto il termine di cui al presente comma per l'adozione della
deliberazione da parte del comune, le province provvedono in via sostitutiva.
2.Gli interventi per la realizzazione delle
infrastrutture e delle opere di urbanizzazione per le aree di cui al comma 1 sono
ricompresi nel piano di cui all'articolo 2 dell'ordinanza indicata al comma 1 e sono
realizzati, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, previa delibera del
Comitato di cui all'articolo 3 della stessa ordinanza. Per l'accesso alle aree di cui al
comma 1, si applicano le seguenti prioratà:
attività produttive distrutte o gravemente danneggiate dagli eventi
calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 o i cui manufatti costituiscono ostacolo al regolare
deflusso delle acque;
altre attività produttive ubicate nelle aree a rischio;
nuovi insediamenti produttivi.
3.Alle imprese industriali, artigianali,
agroindustriali, turistico-alberghiere e agrituristiche, che in conseguenza degli eventi
calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 sono state distrutte o hanno subito danni agli immobili,
impianti, macchinari e scorte in misura superiore al 50 per cento del loro valore, sono
concessi finanziamenti agevolati, a condizione che dette imprese rilocalizzino le proprie
attività in condizione di sicurezza, al di fuori delle zone a rischio di cui al comma 1,
nell'ambito dello stesso comune o di comuni limitrofi. Detti finanziamenti sono concessi
in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20 dell'ordinanza indicata al comma 1 e sono
rapportati al danno subito da beni immobili, impianti, macchinari e scorte e agli oneri
per la rilocalizzazione, relativi all'acquisizione di aree idonee, alla realizzazione
degli insediamenti e al trasferimento di attrezzature, impianti produttivi e abitazioni
funzionali all'impresa stessa, nel limite della pari capacità produttiva, nonché per la
demolizione e il ripristino delle aree dismesse. Il terreno di risulta è acquisito al
patrimonio indisponibile del comune. Resta a carico del beneficiario un onere non
inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. I benefici sono complessivamente
concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire 2 miliardi, fino al
75 per cento per spesa prevista non superiore a lire 10 miliardi e fino al 50 per cento
per spesa prevista superiore a lire 10 miliardi. I finanziamenti sono concessi anche alle
imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi
di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa
medesima.
4.Il commissario delegato, di cui all'articolo 2
dell'ordinanza indicata al comma 1, sentiti la regione Campania e il comitato di cui
all'articolo 3 della stessa ordinanza, stabilisce, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, procedure e modalità per l'erogazione dei
benefici di cui al comma 3. Con le stesse modalità si determinano criteri e procedure per
la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che documentino di aver subito, in
conseguenza dell'evento franoso, una riduzione delle proprie attività produttive.
All'erogazione dei finanziamenti provvede il presidente della regione Campania,
avvalendosi anche di enti e società a partecipazione regionale. Al fine di agevolare
l'accesso al credito, la regione Campania può erogare appositi contributi alle strutture
di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale.
5.A fronte di un fabbisogno stimato, per gli interventi di cui al
presente articolo, in lire 30 miliardi, il Dipartimento della protezione civile è
autorizzato a concorrere con contributi pluriennali di lire 4 miliardi annui, a decorrere
dal 1998 e fino al 2007, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che la
regione Campania è autorizzata a contrarre, anche in deroga al limite di indebitamento
stabilito dalla normativa vigente. Al relativo onere si provvede con utilizzo delle
proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 27
dicembre 1997, n. 450, riguardante il finanziamento del fondo per la protezione civile,
che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.
Art. 5.
Altri interventi a favore delle attività produttive e del lavoro
autonomo
1.Ai fini della concessione nel 1998 delle
agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con riferimento alle domande
relative al primo bando pubblicato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto,
alla formazione di un'ulteriore graduatoria delle iniziative ammissibili, relativa alle
unità produttive ubicate
nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1. Nelle predette graduatorie
sono inserite:
a.le iniziative riferite alle unità produttive sopra indicate, ivi
incluse quelle rivolte alla delocalizzazione delle predette unità
produttive;
b.le iniziative per la realizzazione di nuove unità produttive.
2.Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate con l'utilizzazione
degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a),
numeri 1, 2, 3, 4 e 5, del regolamento adottato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20
ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.
3.Fino al 31 dicembre 1998, per la concessione delle agevolazioni
previste dall'articolo 9-septies, comma 4, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
hanno preferenza le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1
della citata disposizione, residenti nei comuni
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza indicata
all'articolo 3, comma 1.
Art. 6.
Interventi a favore dei comuni
1.Ai comuni di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati dal
Ministero dell'interno, per l'anno 1998, contributi pari ai minori
accertamenti, strettamente connessi agli eventi calamitosi del 5 e 6
maggio 1998, rispetto al 1997, per l'imposta comunale
sugli immobili, la tassa sui rifiuti solidi urbani e l'imposta sulla
pubblicità, ciascun tributo singolarmente considerato. I
contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni
verificate dal Ministero dell'interno.
2.Per l'anno 1998 ai comuni di cui al comma 1 è concesso un ulteriore
contributo pari al 20 per cento dei contributi ordinari e
consolidati assegnati ai comuni per l'anno 1997 e dell'imposta comunale
sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta.
3.Ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti di
cui al comma 1 non si applicano, per l'anno in corso, i
limiti previsti dal comma 2 dell'articolo 47 della legge 27 dicembre
1997, n. 449. Fermo restando il monitoraggio degli
andamenti della spesa dei suddetti enti territoriali, per gli stessi
non si applica inoltre la sospensione dei pagamenti prevista
dal comma 5 dell'articolo 48 della stessa legge.
4.Ai comuni di cui al comma 1 è comunicata la terza rata dei
trasferimenti erariali relativi all'anno 1998, indipendentemente
dalla presentazione della certificazione prevista dalla disposizione di
cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30.
5.Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente
in lire 13 miliardi, si provvede con le disponibilità di cui
all'articolo 8, comma 6. Gli incrementi di contributi di cui al
presente articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono
base di calcolo per la determinazione dei contributi degli anni
successivi.
Art. 7.
Tutela dei territori montani e attività agroforestali
1.Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di
equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, la regione
Campania e le comminutà montane possono avviare nelle zone montane
incluse o connesse, sotto il profilo idrogeologico,
con le aree di cui all'articolo 1, con priorità per le zone colpite
dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, specifici
programmi di tutela del territorio, individuando prioritariamente i
settori e le zone di intervento, i criteri generali per la
predisposizione di specifici progetti agroforestali, nonché le
procedure per la presentazione e l'approvazione degli stessi
sulla base di parametri tecnico-economici oggettivi.
2.La predisposizione e la realizzazione dei progetti di cui al comma 1
e la gestione della successiva manutenzione, ove
prevista, è affidata prioritariamente ai giovani di età inferiore ai
40 anni, associati in società di persone, ovvero in forma
cooperativa, a condizione che almeno due terzi dei soci siano in
possesso del suddetto requisito di età.
3.All'articolo 17, comma 4, primo periodo, della legge 7 agosto 1997,
n. 266, le parole da: "Le economie" fino a: "delle azioni
organiche in agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "Le
economie derivanti dalle somme destinate alle azioni organiche in
agricoltura di cui alle deliberazioni del CIPE del 10 luglio 1985,
dell'8 aprile 1987 e del 3 agosto 1988, nonché quelle derivanti
dalle somme assegnate dal CIPE per i progetti speciali promozionali in
agricoltura di cui all'articolo 19, comma 4, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104". Le predette economie possono essere
utilizzate anche per interventi di forestazione protettiva-produttiva,
ivi comprese le opere di manutenzione e di assetto
idrogeologico delle zone di cui al comma 1.
Art. 8.
Disposizioni finanziarie
1.Per le attività di individuazione e perimetrazione delle aree a
rischio di cui all'articolo 1, comma 1, e per le esigenze di cui
all'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100.000
milioni per l'anno 1998 da iscriversi su apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica; la
ripartizione tra le regioni e le province autonome è effettuata dal
Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18
maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome.
2.Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di
cui all'articolo 1, comma 2, è autorizzata la spesa di lire
170.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 495.000 milioni per ciascuno
degli anni 1999 e 2000 da iscriversi su apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente.
3.Per attività prevista dall'articolo 2, comma 7, è autorizzata la
spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da assegnarsi al
Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.
4.All'onere di cui ai commi 1, 2, e 3, pari complessivamente a lire
280.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 515.000 milioni per
ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede, quanto a lire 110.000
milioni per l'anno 1998 e a lire 320.000 milioni annui per
ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante riduzione proporzionale delle
quote disponibili alla data di entrata in vigore del
presente decreto degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di
cui alla tabella B allegata alla legge 27 dicembre 1997, n.
450, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali,
per rate di ammortamento mutui, per limiti di impegno,
per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei Ministri alla
data del 3 giugno 1998, nonché per provvedimenti per i quali
le commissioni competenti per materia di bilancio della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica abbiano
espresso parere favorevole alla medesima data; quanto a lire 170.000
milioni per l'anno 1998 e a lire 195.000 milioni per
ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante riduzione degli stanziamenti
iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base
4.2.1.1. e 7.2.1.1. "piani di disinquinamento" dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998,
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, come
rideterminata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450.
5.Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5,
valutati complessivamente in lire 1.950 milioni per l'anno 1998
e in lire 18.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede
mediante corrispondente parziale riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
all'unità previsionale di base di parte corrente denominata
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
6.Per la prosecuzione degli interventi urgenti ed indifferibili
necessari a fronteggiare l'emergenza nella regione Campania
connessa agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, nonché per i
maggiori oneri sostenuti in occasione della crisi sismica
iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria, è
autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da iscriversi sul
capitolo 7615 dell'unità previsionale di base "Fondo della
protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1998.
7.A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 6, un importo pari
a lire 3 miliardi è destinato agli interventi urgenti sui beni
del patrimonio storico-artistico della regione Campania danneggiati
dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, individuati
dalle competenti sovrintendenze per i beni ambientali, architettonici,
artistici e storici e da ricomprendere nel piano di cui
all'articolo 4, comma 2, e l'importo di lire 27 miliardi è assegnato
al commissario delegato di cui all'ordinanza del Ministro
dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n.
2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 1997, per la prosecuzione degli
interventi urgenti sui beni del patrimonio storico-artistico
disposti dalla medesima ordinanza.
8.All'onere derivante dall'attuazione del comma 6 si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota
dello Stato dell'8 per mille per l'IRPEF, iscritta nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998 ai sensi dell'articolo 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
9.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.